Art. 5.

      1. La riduzione della superficie impermeabilizzata è realizzata sostituendo il materiale impermeabile con nuovo materiale permeabile e alberando le superfici libere con essenze arboree di alto fusto idonee e appartenenti alla flora autoctona locale.
      2. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di curare le essenze arboree messe a dimora e di provvedere alla loro sostituzione in caso di morte di uno o più esemplari.